Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, almeno due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
TUTTI gli esemplari, sono tutelati dalle leggi regionali e nazionali.
La legge nazionale 281/91 e le leggi Regionali tutelano i gatti che vivono in libertà, vietando qualsiasi forma di maltrattamento o crudeltà nei loro confronti. Per maltrattamento si intende anche ostacolarne il nutrimento ed impedirne il riparo.
La Legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità (anch’essa tutelata), di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
Qualunque delibera in contrasto con le norme contenute, è da considerarsi illegittima.
Le Regioni promuovono la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà.
E’ vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat.
La permanenza dei gatti nelle aree condominiali, cortili, giardini, cascine o quant’altro, è da considerare assolutamente legittima a prescindere dal parere dei condomini.
Le colonie feline sono considerate patrimonio pubblico e l’orientamento giurisprudenziale prevalente ne tutela l’incolumità.
Qualunque attività di maltrattamento o disturbo deve essere segnalato alle autorità competenti.
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